Gestione Condomini

GESTIONI CONDOMINI

TEL: 02 90969947
EMAIL: info@studiomottamario.it

Esperienza e professionalità

Lo Studio Motta Mario si occupa della gestione condominiale del vostro stabile con professionalità e trasparenza. Le competenze dello Studio concernono l’aspetto contabile, registrazioni delle spese e delle entrate e ripartizione delle spese tra i condomini, adempimenti fiscali quali imposte e dichiarazioni e la contrattualistica (portierato, banca/posta, utenze, professionisti e società, locazioni).
Lo Studio si avvale di professionisti e società esperte per ciò che attiene alla manutenzione degli impianti termici, alla manutenzione dell’ascensore, alla sicurezza tecnica degli impianti, alle ristrutturazioni edilizie, al risparmio energetico, alla prevenzione incendi, alla lettura dei contabilizzatori di calore e acqua, al servizio di pulizia.
Lo Studio garantisce sopralluoghi gratuiti presso i propri condomìni, ogni volta ve ne sia necessità e/o richiesta da parte dei condòmini.

Studio Motta Mario
Studio Motta Mario
Studio Motta Mario
Consulenza Gratuita

Lo studio mette a disposizione consulenze in merito a lavori privati, modalità di lavoro e problematiche tecniche relative.

Pratiche fiscali

Per lavori di ristrutturazioni di abitazioni o parti comuni è possibile la detrazione dei costi dall’imposta del reddito delle persone fisiche.

Preventivi personalizzati

Preventivi spese e piani di rientro personalizzati pensati per le esigenze di ciascuno. Trasparenza e chiarezza dei costi senza sorprese.

Lavori Straordinari

Gestione lavori straordinari tramite capitolati su misura scelti dal committente con garanzia di posa in opera a regola d’arte.

Tabelle millesimali

Le tabelle millesimali costituiscono lo strumento di ripartizione delle spese condominiali e i diritti di ogni condomino sulle parti comuni di un condominio.

Ripartizioni spese per inquilini

Redazione di tabelle di riparto per spese di gestione ordinaria e straordinaria tra locatore e conduttore dell’immobile.

Sopralluoghi gratuiti

Sopralluoghi per valutazione preventiva lavori edili, privati o condominiali, valutazione impatto economico e studio di fattibilità.

Sala assemblea

Lo Studio Motta Mario presso la nuova sede di via Roma 13/A Masate (Mi) mette a disposizione un’ampia sala confortevole per assemblee condominiali.

MODULISTICA

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Esperienza

Da più di 30 anni mettiamo al vostro servizio la nostra esperienza

Trasparenza

Comunicazioni, voci di spesa e contratti chiari e trasparenti

Competenza

Ci dedichiamo con rigore e professionalità alla gestione condominiale

FAQ

L’accettazione dell’eredità è un atto negoziale mediante il quale il chiamato fa propria l’eredità, che gli è conferita per legge o per testamento, attraverso una manifestazione unilaterale di volontà, espressa o tacita. Le spese condominiali maturate nel periodo “precedente” alla morte devono gravare legittimamente su tutti gli eredi, atteso il disposto dell’art. 752 c.c., ai sensi del quale “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.

Non perché il padrone di casa è inadempiente ai propri obblighi contrattuali o di legge – come quello di garantire all’inquilino il pieno godimento dell’appartamento, provvedendo a tutti i lavori di manutenzione straordinaria e alle conseguenti spese – si può smettere di versare l’affitto. Se, ad esempio, non viene aggiustata la porta di un bagno, la caldaia o la lavatrice e l’inquilino non ha soldi da anticipare, quest’ultimo deve continuare a rispettare le proprie obbligazioni che gli impongono di pagare il canone alla fine di ogni mese. Infatti, secondo l’orientamento ormai stabilmente sposato dai giudici, è legittimo sospendere il pagamento del canone di locazione solo quando la casa è divenuta completamente inutilizzabile. «Completamente inutilizzabile» significa che l’affittuario è costretto ad andare a vivere altrove. Solo in questo caso – proprio perché viene meno l’utilizzabilità della prestazione – non si deve più versare l’importo mensile.

No, l’obbligatorietà di un regolamento condominiale (ex art.1138 c.c.) consiste unicamente nella possibilità o meglio diritto per il singolo condomino di ottenerne l’adozione mediante ricorso al giudice. Non esistono sanzioni se si decide di non redigerlo. In tal caso si farà riferimento a quanto disciplinato dal codice civile. (Cass.Civ.28946/2011)

Tra i poteri dell’assemblea di condominio non vi è quello di addebitare le spese ai condomini, se non sulla base dei millesimi e delle attribuzioni spettanti all’assemblea stessa inerenti Questo significa che l’assemblea dei condomini non può farsi giustizia da sé imputando determinati costi, anche a titolo sanzionatorio, ad uno dei condomini. Perché ciò possa avvenire è necessario sempre che intervenga una sentenza di condanna del giudice.

Studio Motta Mario offre una gestione attenta, affidabile e trasparente del tuo condominio, con supporto tecnico e legale. Esperti qualificati selezionati in anni di esperienza per ogni tipo di esigenza nella gestione condomini.